Videosorveglianza nel rispetto delle regole

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Affinchè un buon impianto di videosorveglianza possa risultare conforme alle prescrizioni normative imposta dal competente Ispettorato a norma dell’art.4 della Legge n.300/1070 devono risultare contemporaneamente diverse condizioni.

Conditio sine qua non, ad esempio, affinché un impianto risulti perfettamente a norma è che questo non costituisca una compressione del diritto alla privacy, con particolare riguardo al posizionamento delle apparecchiature per la rilevazione delle immagini.

Esistono come sappiamo ormai tutti, apparecchiature di rilevazione video con funzioni brandeggiabili che possono muovere l’obiettivo in su o in giù, a destra o a sinistra, approfondendo o allontanando l’obiettivo a seconda delle necessità di inquadratura.

Bene, questi strumenti, specie se utilizzati in ambienti di lavoro devono essere posizionati in maniera tale da non costituire pregiudizio alla privacy dei lavoratori e, in alcun modo, potranno inquadrare in maniera fissa un lavoratore o una postazione di lavoro.

Qualora questo fosse necessario, sarà indispensabile ridurre al massimo l’area di ripresa e la persona inquadrata dovrà essere oscurata con procedure del tipo privacy mask che ne impediscano l’identificazione.

Al contrario, le telecamere potranno inquadrare liberamente i locali destinati alla vendita, ivi compresi gli avventori presenti e tutti i varchi di accesso e di uscita dai locali comprese le finestre.

Altro aspetto assai importante da considerare e quello relativo alla segnalazione con idonei cartelli delle aree videosrveglianza, con indicazione dei motivi del rilevamento e dei responsabili del trattamento dei dati.

In tale ambito, in caso di necessità da parte del datore di lavoro di accedere ai dati acquisite dalle telecamere, dovrà necessariamente intervenire un soggetto nominato dai lavoratori che assista alle operazioni in funzione di garanzia.

Questi dovrà inoltre custodire parte delle chiavi di accesso (meccaniche od elettroniche) al sistema di acquisizione e conservazione dei dati e dovrà sempre essere convocato quando si renda necessario esaminare i dati custoditi, salvo casi di comprovata necessità ed urgenza come ad esempio quelli richieste pervenute dalla competente autorità giudiziaria.

In quest’ultimo caso, egli sarà comunque tempestivamente informato e della circostanza sarà data

annotazione in apposito registro a fogli mobili e vidimato, già istituito presso l’azienda per contenere le annotazioni relative ai controlli di sicurezza sulla custodia dei dati di videosrveglianza.

Appare inoltre di tutta evidenza il fatto che le immagini acquisite e custodite non potranno essere trattenute per lungo tempo ma solo per quanto strettamente normato.

Infatti, il legislatore, con proprio provvedimento datato 8 aprile 2010, ha stabilito sul tema tempi di conservazione piuttosto ristretti che oscillano dalle 24 ore previste in linea generale alla settimana concessa in presenza di particolari condizioni di rischio come per le banche, ad esempio.

In questi casi particolari, potrebbe essere infatti necessario identificare persone che, nei giorni precedenti l’evento, potrebbero aver eseguito sopralluoghi nei paraggi di un determinato istituto di credito.

Una notazione particolare sul tema in argomento riguarda infine le modalità di accesso ai dati in corso di acquisizione attraverso, ad esempio un sistema integrato di monitor.

Questi particolari apparecchi, se non si vuole incorrere in una evidente violazione della privacy, non possono certamente essere dislocati in corridoi o locali alla mercè di chiunque ma devono, per forza di cose, essere installati in un locale dedicato allo scopo (e non nell’esclusiva disponibilità datoriale) cui poter accedere congiuntamente al rappresentante nominato e solo per effettivi cogenti motivazioni inerenti la sicurezza, non per semplice osservazione o, ancor peggio, morbosa curiosità.



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