Il tema della privacy è sempre più sentito. Impossibile non sentirne parlare: dalle fotografie pubblicate sui giornali, alle intercettazioni fino alla gestione dei nostri dati personali è argomento molto discusso. Ovviamente è un tema centrale anche quando parliamo di telecamere di videosorveglianza. Infatti, il nostro diritto alla sicurezza non deve scontrarsi con il diritto altrui alla propria privacy. Allora cosa è lecito fare? Cosa si può e cosa non si può riprendere nei nostri sistemi di videosorveglianza?
Il Garante della Privacy risponde proprio a questi quesiti. Infatti, ha stilato documenti molto dettagliati. Questi documenti, però, delle volte però risentono dell’interpretazione dei giudici: è il caso del datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti per evitare furto di materiale aziendale.
In primo luogo, iniziamo vedendo i principi generali. I sistemi con telecamere di videosorveglianza devono necessariamente rispettare i seguenti principi:
- Principio di liceità: non è lecito registrare qualunque momento e qualunque cosa. La videosorveglianza interferire nella vita privata di nessuno, si deve tutelare la dignità dell’individuo in spazi privati come toilette, stanze d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc. Per questo è vietato installare telecamere di sicurezza in questi posti.
- Principio di necessità: “va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze”. In altre parole, va utilizzata solo qualora sia strettamente necessaria.
- Principio di proporzionalità: ”va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di “prestigio”. Ciò significa che la videosorveglianza può essere attivata quando le altre misure risultino essere insufficienti o inattuabili.
Il Garante si esprime così: ”Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili”. Per questo, prestate attenzione all’installazione di webcam in luoghi turistici che rimandano le immagini su Internet: la privacy così potrebbe essere messa in pericolo. - Principio di finalità: “Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi”. Sta a significare che il titolare può perseguire solo finalità di sua pertinenza.
Spesso, invece, si constatato come taluni propongono, come scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o a forze dell’ordine.
Numerosi sono, invece, i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà volti a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio del diritto di difesa sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. Quindi, in sede di giudizio, si possono portare anche le prove filmate del reato commesso, come ad esempio nella violazione della proprietà.
In ogni caso, il Garante della Privacy assicura che gli interessati debbano essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata.
Per quanto tempo possono essere conservati i dati delle videoregistrazioni effettuate con le telecamere di sicurezza?
Il Garante risponde così: “…l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi“.
10 Gennaio 2019 at 06:25
Scusate ma in ambito privato chi lo determina il grado di indispensabilità?